I continui episodi legati ad una separazione conflittuale ed ad un rapporto difficoltoso per l’estrema difficoltà della gestione della prole possono comportare la sussistenza del reato di stalking e non solo quello di violenza in famiglia. Se il padre continua a rifiutarsi di collaborare con l’ex moglie per la gestione dei figli ed anzi costringe la stessa ad un livello di ansia e paura tale da farle mutare abitudini di vita egli risponderà del reato di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis del Codice penale. Il ricorrente contestava anche la connessione con altri reati, come la violazione di domicilio e le lesioni perseguibili d’ufficio, che aveva consentito alla Corte d’Appello di perseguire l’ex marito anche per stalking in assenza di querela. Nel caso esaminato, correttamente i giudici di seconda istanza hanno chiarito che la forte litigiosità per la gestione dei figli si trasformava in un comportamento tale da generare ansia nella vittima costringendola a cambiare abitudini
Così, Cass. Pen. 39758/2017