L’erede che ha apportato migliorie al bene ereditario indivisibile ma da lui posseduto, ha il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la cosa comune.
Ne consegue che al momento dell’attribuzione delle quote l’apporto si ripartisce, insieme con le spese, tra i vari condividenti, secondo il principio nominalistico, ma di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli.
Cass. civile, sez. VI, ord., 17 gennaio 2022, n. 1207
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