La condizione di “figlio legittimo” è ostativa all’accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità da parte di colui che assume di essere il padre biologico, atteso che deve, prima, essere rimosso lo stato di “figlio legittimo”, con accertamento efficace erga omnes, e ciò può avvenire solo con il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio demolitivo dello stato preesistente. Il giudizio di disconoscimento di paternità è infatti pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l’accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l’istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.
Trib. Busto Arsizio sent. n. 436 del 1/4/2025
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