Comunione legale dei beni e atti di disposizione intercorsi tra i coniugi

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In tema di comunione legale tra coniugi, la previsione normativa di cui alla lett. a) dell’art. 177 cod.civ., secondo la quale entrano a far parte della comunione gli acquisti compiuti dai coniugi anche separatamente durante il matrimonio, ai sensi dell’art. 177 cod.civ., riguarda esclusivamente gli acquisti provenienti da terzi e non gli atti di disposizione intercorsi tra i coniugi stessi. Al fine di escludere l’applicazione del regime della comunione legale dei beni è necessario, oltre ai requisiti indicati dell’art. 179 cod.civ., comma 1, lett. c); d); ed f), che l’altro coniuge partecipi all’atto di acquisto e che risulti espressamente tale esclusione. La mancata contestazione o l’esplicita conferma da parte del coniuge non acquirente, pur avendo natura ricognitiva e non negoziale, costituisce tuttavia un atto giuridico volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce l’efficacia di una dichiarazione a contenuto sostanzialmente confessorio, idonea a determinare l’effetto di una presunzione “juris et de jure” di non contitolarità dell’acquisto, di natura non assoluta ma superabile mediante la prova che la dichiarazione sia derivata da errore di fatto o da dolo e violenza nei limiti consentiti dalla legge.

Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11188 del 28 aprile 2021

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