L’assegno divorzile avente funzione perequativo-compensativa, volto a ristoro dei contributi economico-professionali prestati in costanza di matrimonio, è suscettibile di compensazione con un controcredito certo, liquido ed esigibile del coniuge obbligato. Ciò in quanto non assolve a una funzione strettamente assistenziale, a differenza dell’assegno di mantenimento per i figli, che per la sua natura alimentare non è mai compensabile.
Trib. Ancona sent. 1972 del 28/11/2025
LA VICENDA
L’ex marito si oppone al precetto intimato dall’ex moglie per oltre 127.000 euro a titolo di assegno divorzile, eccependo la compensazione con un controcredito di circa 340.000 euro riconosciutogli da precedenti sentenze passate in giudicato per somme erogate alla donna durante il matrimonio per sostenerne l’attività imprenditoriale.
Il Tribunale accoglie l’opposizione, ritenendo che l’assegno divorzile in discussione abbia natura perequativo-compensativa e non assistenziale, e che pertanto sussistano i requisiti di reciprocità, certezza, liquidità ed esigibilità necessari per la compensazione ex art. 1243 c.c.