Come vengono ripartite le spese condominiali tra coniuge assegnatario della casa e l’ex?
L’assegnatario è equiparato al conduttore. Quindi
- gravano esclusivamente sull’assegnatario della casa le spese relative alla sua gestione ordinaria, in quanto si tratta di esborsi strettamente connessi all’uso e al godimento di detto bene,
- al contrario, le spese straordinarie sono a carico del proprietario: se quindi, ad esempio, l’immobile fosse in comproprietà dei coniugi, andrebbero pagate per metà dall’assegnatario e per metà dal proprietario.
In pratica, il coniuge che ha ottenuto l’assegnazione dell’immobile (in quanto titolare di un diritto di godimento su di esso) è tenuto a sostenere tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria derivanti da deterioramenti prodotti dall’utilizzo, alle tasse direttamente legate all’uso dell’immobile (come quella sui rifiuti), alle spese condominiali ordinarie e le utenze domestiche (telefono, luce, acqua, gas).
Se tuttavia i coniugi sono comproprietari della casa, le spese straordinarie vanno divise a metà