Pensione di reversibilità e assegno di divorzio spettanti all’ex coniuge operano separatamente, ma la stessa potrà mantenere la reversibilità della pensione dell’ex marito solo se cumulerà entrambe le qualità che hanno giustificato il beneficio, ossia “fino a che conserverà la posizione di coniuge divorziato e quella di titolare di assegno ex art. 5 l. 898/70” perdendolo in caso ne venga a mancare anche uno solo. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n.21669/2015
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.