Le scelte lavorative unilaterali, quali quella di lavorare part time, in conformità al principio di auto-responsabilità, ormai comunemente accettato dalla giurisprudenza, non possono avere ricadute negative sull’altra parte.
Quanto all’assegno divorzile, in presenza di disparità di redditi, seppure non ci sia prova della rinuncia ad aspettati lavorative superiori, sussiste il diritto a percepirlo allorchè il coniuge si sia tuttavia occupato in via principale del figlio, consentendo al marito di dedicarsi con impegno e dedizione alla sua professione, in tal modo agevolando gli avanzamenti nella carriera del marito, a cui sono conseguiti rilevanti riconoscimenti economici.
Trib. Bologna sentenza 26 gennaio 2022
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