Per estendere la rappresentanza esclusiva dell’amministrazione di sostegno anche al rifiuto del trattamento sanitario vitale sono necessari due accertamenti: quello relativo alla capacità di autodeterminarsi e quello sulla presunta volontà del beneficiario che, in assenza di una dichiarazione di volontà formalizzata, richiede il ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti in tale direzione e in ogni caso la necessità di indagare con ogni mezzo possibile sulla collocazione del rifiuto nell’identità complessiva della persona.
Pertanto, qualora non emerga con chiarezza ed inequivocità medico-scientifica l’irreversibilità della condizione di non autodeterminazione della persona, la presunta volontà di rifiuto del trattamento sanitario richiede ulteriori accertamenti la cui complessità è correlata alla condizione specifica della persona.
Non è pertanto accoglibile, in difetto delle predette condizioni, la richiesta di modifica del decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno nel senso dell’estensione della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario anche all’espressione del rifiuto al trattamento di sostegno vitale.
Trib. Ascoli Piceno, sent. 23/12/2024
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