Ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, lo stato di bisogno deve essere accertato in base alla situazione reddituale effettiva del richiedente, risultando irrilevante la rinuncia all’assegno di mantenimento dovuto dall’ex coniuge; tale rinuncia non esclude il diritto alla prestazione assistenziale né integra di per sé una condizione ostativa, salvo il caso di condotte fraudolente dirette a simulare lo stato di bisogno.
Cassazione Civile, Sez. lav., ord. del 19/12/2025, n. 33302,
ord.
Sintesi della vicenda
La Corte d’Appello aveva negato l’assegno sociale a un soggetto che, in sede di separazione consensuale, aveva dichiarato la propria autosufficienza economica e rinunciato all’assegno di mantenimento, ritenendo tale circostanza indice di assenza del requisito reddituale.
Il ricorrente impugnava la decisione sostenendo l’erroneità di tale automatismo.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, chiarendo che il diritto all’assegno sociale si fonda esclusivamente sulla verifica dello stato di bisogno in concreto, basato sui redditi effettivamente percepiti e non su quelli potenziali. La rinuncia al mantenimento non equivale a inesistenza del bisogno e non rileva ai fini dell’accesso alla prestazione, salvo che emerga un intento fraudolento volto a ottenere indebitamente il beneficio.
Viene inoltre ribadito che lo stato di bisogno non deve essere “incolpevole” e che il sistema assistenziale non ha natura meramente sussidiaria rispetto agli obblighi familiari.