Sussiste il diritto dell’ex-moglie a ricevere l’assegno di mantenimento in quanto risulta provata l’assenza di un’effettiva attitudine lavorativa della donna con un richiamo al fatto notorio (nella specie la residenza della donna in Calabria, notoriamente caratterizzata da elevata percentuale di disoccupati e dalla larga diffusione del precariato negli impieghi), all’età e alla mancanza di un titolo di studio.
Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 10 giugno 2022, n. 18820
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