Dovuto l’assegno di mantenimento alla moglie separata benestante, anche se i redditi del marito malato sono per buona parte impiegati per far fronte a spese mediche e di assistenza privata.
Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 7886/2014: a nulla rileva, a parere dei giudici, che l’ex abbia rinunciato a lavorare e non abbia mai dimostrato di aver ricercato un lavoro, che non debba fare fronte a canoni di locazione poichè convivente con la sorella benestante, ma anzi percepisca un canone di locazione relativo alla villa di cui è comproprietaria e sia in possesso di titoli mobiliari.
La Corte, nel decidere e confermare la sentenza impugnata, specifica che i Giudici d’Appello avevano tenuto in considerazione tutti gli elementi del caso, ma non indica quali: sarebbe quindi interessante conoscerli, poichè la decisione della Cassazione, indicata nella massima, appare in sè discutibile.