In tema di separazione personale, il riconoscimento dell’assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. presuppone non solo l’assenza di adeguati redditi propri del coniuge richiedente, ma anche la verifica concreta della sua effettiva capacità lavorativa e dell’attivazione diligente per reperire un’occupazione confacente alle proprie attitudini professionali. Il giudice deve pertanto accertare, oltre alla disparità economica tra le parti e al tenore di vita matrimoniale, se il coniuge istante si sia utilmente adoperato per valorizzare le proprie capacità reddituali, non potendo l’assegno tradursi nella mera conservazione del pregresso stile di vita in assenza di prova che la condizione economica dipenda da cause non imputabili al richiedente.
Cass. civile ord. 12138 del 30/4/2026
Sintesi della vicenda
Nel giudizio di separazione tra coniugi, il Tribunale aveva pronunciato l’addebito della separazione al marito per violazione del dovere di fedeltà, condannandolo inoltre al pagamento di un assegno di mantenimento in favore della moglie. La Corte d’Appello di Messina confermava l’addebito, valorizzando la prosecuzione della relazione extraconiugale del marito anche dopo una fase di riavvicinamento tra i coniugi e ritenendo che tale condotta avesse definitivamente compromesso il rapporto matrimoniale. Quanto al mantenimento, la Corte territoriale riconosceva alla moglie un assegno mensile di € 250,00 in ragione della disparità economica esistente tra le parti. Il marito proponeva ricorso per cassazione censurando, tra l’altro, la decisione sul mantenimento, evidenziando come la Corte d’Appello non avesse adeguatamente verificato la concreta capacità lavorativa della moglie né le ragioni per cui la stessa svolgesse soltanto attività lavorativa part-time, pur essendo i figli ormai maggiorenni e autonomi. La Corte di Cassazione, pur confermando la decisione sull’addebito, accoglieva i motivi relativi all’assegno di mantenimento, ribadendo che il diritto all’assegno non può prescindere dalla verifica dell’effettiva attitudine al lavoro e dell’impegno diligente del coniuge richiedente nel reperire un’occupazione adeguata alle proprie capacità professionali. La sentenza veniva quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina per un nuovo esame sul punto.
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