In presenza di un evidente squilibrio economico nel momento del divorzio, spetta l’assegno divorzile all’ex moglie che, pur trovandosi all’esito del divorzio in situazione di autosufficienza economica, si trovi rispetto all’altro in condizioni economico -patrimoniali deteriori per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali ed abbia consentito all’ex marito, iscritto all’Università all’atto del matrimonio, di completare gli studi e di laurearsi, utilizzando il predetto titolo di studio per ottenere un adeguato posto di lavoro, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente
Cass. civ., sez. VI – 1, ord. 16 dicembre 2021, n. 40385
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