Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile nella sua funzione compensativo-perequativa, non è necessario che il coniuge richiedente dimostri di avere rinunciato a concrete occasioni professionali o reddituali. È sufficiente che provi di avere contribuito in modo significativo alla realizzazione della vita familiare e del patrimonio dell’altro coniuge, assumendo in via esclusiva o prevalente la cura della famiglia e dei figli e mettendo a disposizione proprie risorse economiche, anche mediante il rilascio di fideiussioni o altre garanzie, ovvero proprie risorse personali e sociali, così da favorire la formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge.
Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza 18 giugno 2026, n. 20749.
Sintesi della vicenda
Il marito ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo che aveva aumentato l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie da euro 700 a euro 1.000 mensili. I giudici di merito avevano accertato una marcata disparità economica tra le parti e valorizzato il determinante contributo della donna allo sviluppo dell’attività libero-professionale del marito: la stessa aveva partecipato quale socio accomandatario all’attività imprenditoriale familiare, si era fatta carico in misura prevalente della gestione della famiglia e aveva sottoscritto numerose fideiussioni, alcune ancora efficaci, con conseguente compressione della propria capacità economica anche dopo il divorzio. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che, ai fini dell’assegno divorzile con funzione compensativo-perequativa, non è indispensabile dimostrare la rinuncia a specifiche opportunità lavorative, essendo sufficiente la prova del concreto apporto fornito alla famiglia e alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge, anche attraverso l’assunzione di garanzie patrimoniali.
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