Poiché l’assegno divorzile non ha solo una funzione assistenziale, ma anche una funzione perequativo-compensativa, la sproporzione reddituale non è sufficiente, da sola, ai fini del riconoscimento dell’assegno ex art. 5, L. n. 898/1970, occorrendo che essa sia dipesa dal contributo familiare dato dal coniuge richiedente.
Cassazione civile, ordinanza 12 aprile 2022, n. 11817.
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