In tema di divorzio, all’esito dunque della necessaria valutazione comparativa tra le rispettive condizioni patrimoniali, da cui emerge lo squilibrio nei termini di cui sopra, considerato il contributo dato dal coniuge richiedente all’andamento della vita familiare, e la durata del matrimonio di oltre venticinque anni stimasi equo riconoscere all’interessata un contributo economico, per l’essenziale funzione compensativa e perequativa dell’assegno di divorzio, e in relazione ai mezzi necessari per condurre un’esistenza autonoma e dignitosa dovendosi ritenere implicito nella storia coniugale il sacrificio delle aspirazioni alla realizzazione delle proprie capacità lavorative in funzione della propria autonomia economica ove pure non vi sia stato illo tempore un dibattito sul tema fra le parti.
Corte d’Appello di Ancona, sentenza 939, sezione Seconda del 22-09-2020