Tutte le somme che in forza di un provvedimento del Giudice devono essere corrisposte periodicamente all’ex coniuge o parte dell’unione civile (di solito mensilmente) anche se residente all’estero, in seguito a separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili, sono deducibili dal reddito complessivo lordo del soggetto tenuto al versamento. Secondo l’Agenzia delle Entrate rientrano nella deduzione fiscale – e quindi possono essere “scalate dalle tasse” – anche le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento della rata di mutuo intestato all’ex coniuge, nel caso in cui dalla sentenza di separazione risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.
L’assegno per gli alimenti dovuti al coniuge qualora versi in gravi difficoltà economiche è deducibile nei limiti stabiliti dal giudice.
Non si deduce invece il mantenimento versato per i figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti
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