L’assegno di divorzio è indipendente dagli obblighi di mantenimento operanti nel regime di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione, ma non certo assorbire ogni obbligo motivazionale. Il Giudice di merito ha, pertanto, l’obbligo di accertare e adeguatamente motivare che il coniuge beneficiario non abbia mezzi adeguati di sostentamento, né possa procurarseli per ragioni a lui non imputabili.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sez. I Civile, con la sentenza n. 1631/15.
In altre parola, con il divorzio va rivalutato il diritto dell’ex coniuge a percepire dall’altro un assegno di divorzio, anche se, durante la separazione era stato versato l’assegno di mantenimento.
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