L’assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge in seguito alla separazione, paga le imposte secondo il principio di cassa; la prova dell’avvenuto pagamento degli importi che non siano stati dichiarati del coniuge è a carico dell’ufficio finanziario.
A seguito di separazione il coniuge che eroga l’assegno di mantenimento ha diritto alla deduzione dello stesso dal proprio reddito; mentre il coniuge beneficiario deve tassare la somma percepita dall’assegno di mantenimento. Il coniuge beneficiario dell’assegno è tenuto ad indicare la somma riscossa in dichiarazione dei redditi. Trattasi, infatti, di componente di reddito riconducibile a quelli assimilati al lavoro dipendente (art. 50, lettera i del dpr 917/86).
Nel caso di specie, v’era stato un accertamento sui redditi 2011 che le Entrate di Roma 1 avevano emesso nei confronti di un coniuge separato che non aveva dichiarato il reddito portato in detrazione dal marito in virtù della sentenza di separazione omologata dal tribunale di Roma. Questo perchè l’ex non glielo aveva versato.
Ctr Lazio sentenza n.1711/2021 del 29 marzo scorso
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