Non sussiste alcun potere del Giudice sulla sessualità del soggetto con disabilità, potendo solo svolgere accertamenti di minima invasività per verificare le condizioni di benessere psicofisico della persona.
La sfera sessuale rientra fra i diritti fondamentali incomprimibili, essendo forma di espressione della persona, diritto inviolabile ai sensi della carta costituzionale. La convenzione sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13.12.2006 riconosce la libertà di compiere le proprie scelte (art.3) e dispone che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona.
L’esigenza di protezione non può tradursi in un esproprio dei suoi diritti.
Posto che non può essere messo in discussione il diritto del disabile alla sessualità, rileva tuttavia il suo esercizio, ove il beneficiario, anziché soggetto, diventi oggetto mercificato.
Trib. Torre Annunziata, 22.10.2020 |