La procedura di nomina dell’ amministratore di sostegno presuppone una condizione attuale d’ incapacità , non necessariamente d’ intendere o di volere, essendo sufficiente che la persona sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi ” infermità ” o ” menomazione fisica” , anche parziale o temporanea e non soltanto mentale, che la ponga nell’ impossibilità di provvedere ai propri interessi.
Corte appello Lecce, 20/09/2021, n.1128
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