Se risulta nel genitore una marcata “condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” è opportuno rimettere al genitore affidatario ex articolo 337-quater comma III c.c anche l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale, con riguardo alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale).
Tribunale Vercelli, sentenza, 12 settembre 2022, n. 395
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