La separazione deve essere addebitata a chi annuncia sul social network il proprio fidanzamento con una persona diversa dal coniuge dovendosi ritenere in base a una massima di comune esperienza che detta relazione extraconiugale sia iniziata molto tempo prima e che la circostanza abbia reso intollerabile la prosecuzione del rapporto matrimoniale laddove ai fini dell’addebito non è richiesto l’intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali.
Tribunale di Bari, sentenza 2525, sezione Prima del 06-08-2020