L’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l’omologazione.
Trib. Catanzaro sent. 17/7/2025, n. 1620
LA VICENDA
La sig.ra P. propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di corrispondere all’ex coniuge C. la somma di euro 20.889,35, pari al 50% delle rate di mutuo versate da quest’ultimo per l’acquisto della casa familiare, finanziamento contratto congiuntamente dai coniugi. L’opponente deduce l’esistenza di un accordo stragiudiziale intervenuto dopo la separazione e nelle more del divorzio, in forza del quale il C. si era impegnato a sostenere integralmente il pagamento del mutuo, accordo desumibile sia dalla condotta concludente del pagamento integrale delle rate, sia dalla rinuncia della P. all’assegno di mantenimento. Il C. contesta l’opposizione, negando la prova dell’accordo e l’ammissibilità della sua dimostrazione per facta concludentia. All’esito dell’istruttoria testimoniale, il Tribunale accoglie l’opposizione, ritenendo ammissibile la prova dell’esistenza di patti aggiunti e coevi alle condizioni di separazione o divorzio, anche se non formalizzati nel provvedimento giudiziale conclusivo, purché compatibili con l’assetto complessivo della regolazione della crisi familiare.