Abbigliamento, libri e mezzi di comunicazione sono mezzi di sussistenza che il genitore deve garantire ai figli minori

La mera relazione affettiva, che non sia vera e propria convivenza, non fa cessare l’assegno di divorzio.
28 agosto 2013
Figlio maggiorenne specializzando: niente assegno di mantenimento a carico del padre
29 agosto 2013

E’ penalmente responsabile il genitore separato che  non versa ai figli l’assegno e non garantisce loro l’abbigliamento, i libri e i mezzi di comunicazione.

La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza  n. 3345/2013, accoglie una interpretazione ampia dei mezzi di sussistenza che vanno garantiti ai figli, intendendosi per essi non soltanto i mezzi per la sopravvivenza  vitale  (quali il vitto e l’alloggio),  ma  anche  gli strumenti  che  consentano  un sia pur contenuto  soddisfacimento  di altre  complementari  esigenze della vita quotidiana  (abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi  di comunicazione); mezzi tutti da valutarsi in rapporto alle reali capacità economiche e al  regime di vita personale del soggetto obbligato.

Lo stato di  bisogno  del  figlio minore  va  presunto,  essendo costui   incapace  di capacita’ lavorativa e di produrre reddito proprio, con  il  conseguente obbligo   per   i  genitori  di  contribuire  al  loro  mantenimento.

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