E’ possibile ottenere l’annullamento del matrimonio per errore dovuto all’esistenza di una malattia fisica o psichica dell’altro coniuge, ma occorre provare la mancata conoscenza dell’infermità prima della celebrazione del matrimonio. Non è possibile, invece, ottenere l’annullamento se già si è a conoscenza della patologia del futuro coniuge, nonostante le difficoltà relazionali sorte durante la vita matrimoniale.
I presupposti per ottenere l’annullamento del matrimonio per malattia del coniuge sono tre (artt. 122-129 bis c.c.):
- la malattia doveva essere già presente prima del matrimonio. Non è possibile chiedere l’annullamento del matrimonio per una malattia sorta successivamente poichè tra i doveri coniugali vi è anche quello di assistere l’altro (moralmente e fisicamente) quando sia in situazioni di difficoltà;
- il coniuge doveva ignorare la malattia quando si è sposato
- si deve trattare di una malattia grave, tale cioè da poter influire in modo significativo sulla vita di coppia. Non è così una colite, l’insonnia, le cefalee; lo può invece essere la depressione
- Spetta a chi chiede all’annullamento del matrimonio per depressione dimostrare che la malattia preesisteva alle nozze e di non esserne stato a conoscenza.
L’ignoranza sulla presenza della malattia non si può presumere ma va provata.
Con la sentenza C. App. Napoli, sent. n. 4053/2017 del 9.10.2017 ad esempio i giudici chiariscono che la mancata conoscenza della patologia deve essere dimostrata e solo tale prova può condurre all’annullamento del matrimonio, senza che possano rilevare sotto il profilo probatorio eventuali difficoltà relazionali manifestatesi dopo il matrimonio.