Secondo la Corte d’Appello di Venezia sent. del 21.01.2016, il figlio adolescente, e che comunque abbia compiuto i 12 anni d’età o anche prima se egli dimostra capacità di discernimento, deve manifestare la sua preferenza in ordine a quale genitore preferisce essere “assegnato” .
Ciò nei procedimenti di separazione e divorzio, ma anche in sede di modifica se, col tempo, esprime la volontà di andare a vivere presso l’altro genitore.
In pratica, l’adolescente può scegliere con chi vivere, ma occorre che la sua decisione sia recepita in un provvedimento del Giudice